Il libretto di impianto per la climatizzazione

Il  decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, intitolato “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013”, ha sancito che a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici dovranno essere muniti del nuovo libretto di impianto e dovranno essere compilati appositi moduli per i controlli di efficienza energetica. 
L'attuazione della normativa in ciascuna Regione è stata posticipata, per motivi organizzativi, al 15 ottobre 2014, salvo deroghe.

La definizione di impianto termico

Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici” intesi come impianto tecnologico destinato al servizio di:

Climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento”

In particolare esso si riferisce agli impianti di qualsiasi potenza, utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia, anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore), destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva) e senza considerare indispensabili gli organi di distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 Kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Il nuovo libretto

Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Rispetto a tali edizioni, il nuovo libretto non si fonda più sui due modelli sopra indicati, ma su un singolo modello, personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. Tuttavia, si precisa che se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione.

La compilazione del modello, per i nuovi impianti, dovrà essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice, che rilascerà anche il risultato della prima verifica.

Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

 Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente.

 

Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno, la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell’impianto, ovvero dall’eventuale terzo responsabile (per una definizione di tali figure, si rinvia al decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). I precedenti “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, dovranno essere allegati al Libretto. 

Sanzioni

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguiti.

Rapporti di controllo di efficienza energetica

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Sempre dalla data del 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto citato, che non saranno più divisi per potenza nominale, bensì per tipologia di generatore:

  • gruppi termici: rapporto di controllo di tipo 1;
  • gruppi frigo: rapporto di controllo di tipo 2;
  • scambiatori: rapporto di controllo di tipo 3;
  • cogeneratori: rapporto di controllo di tipo 4.

Tali rapporti (aventi lo scopo di certificare che i controlli effettuati siano conformi a quanto previsto dalle norme “Uni” o rientranti nei limiti indicati dal DPR. n.74/2013) andranno compilati al momento dell’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti sopra indicati, così come previsto dal DPR n.74/2013.
Anche per questa tipologia di adempimento si prevede che, se un impianto è composto da più generatori, dovranno essere redatte tante pagine quanti sono i generatori; così come, in caso di gruppi termici modulari, andranno redatte tante schede quante sono le analisi dei fumi previste dal libretto.