Detrazioni fiscali 2018 caldaie a condensazione e generatori di calore

detrazioni

Cosa cambia per il settore caldaie dal 1 gennaio 2018?

In particolare l’Articolo 1, Comma 2, lettera g) – del Regolamento Europeo N. 813/2013 permetteva la seguente “deroga” con termine ultimo inderogabile, fissato al 31 dicembre 2017, per le caldaie tradizionali con potenza termica nominale fino a 400 kW. L'articolo esplica:

“ai generatori di calore per apparecchi di riscaldamento e relativi alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1° gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per apparecchi di riscaldamento identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di apparecchio di riscaldamento al quale è destinato.”

Quali sono i generatori coinvolti nella Direttiva?

I sistemi principali coinvolti sono:

  1. Caldaie a gas e a combustibili liquidi per il riscaldamento e produzione A.C.S., fino a 400 kW;
  2. Pompe di calore per il riscaldamento e produzione A.C.S., fino 400 kW;
  3. Insiemi degli apparecchi di cui ai punti 1 e 2 comprensivi dei dispositivi solari, fino 400 kW;
  4. Scaldacqua fino 400 kW e serbatoi per A.C.S. con capacità fino a 2000 litri;
  5. Insiemi di apparecchi di cui al punto 4 comprensivi dei dispositivi solari, fino 400 kW e capacità serbatoi di accumulo acqua tecnica e acqua calda sanitaria fino a 2000 litri.;
  6. Sistemi di cogenerazione con potenza elettrica fino a 50 kWe;
  7. Sistemi di ventilazione

Dunque, dal 1° gennaio 2018 potranno essere immesse sul mercato solo ed esclusivamente caldaie a condensazione che rispettino i requisiti minimi così come previsto dal Regolamento Europeo, sempre nel caso di potenze termiche nominali comprese fra 0 e 400 kW.