Cosa cambia per il settore caldaie dal 1 gennaio 2018?
In particolare l’Articolo 1, Comma 2, lettera g) – del Regolamento Europeo N.
813/2013 permetteva la seguente “deroga” con termine ultimo inderogabile, fissato al 31 dicembre 2017, per le caldaie tradizionali con potenza termica nominale
fino a 400 kW. L'articolo esplica:
“ai generatori di calore per apparecchi di riscaldamento e relativi alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1°
gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per apparecchi di riscaldamento identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve
indicare chiaramente il tipo di apparecchio di riscaldamento al quale è destinato.”
Quali sono i generatori coinvolti nella Direttiva?
I sistemi principali coinvolti sono:
- Caldaie a gas e a combustibili liquidi per il riscaldamento e produzione A.C.S., fino a 400 kW;
- Pompe di calore per il riscaldamento e produzione A.C.S., fino 400 kW;
- Insiemi degli apparecchi di cui ai punti 1 e 2 comprensivi dei dispositivi solari, fino 400 kW;
- Scaldacqua fino 400 kW e serbatoi per A.C.S. con capacità fino a 2000 litri;
- Insiemi di apparecchi di cui al punto 4 comprensivi dei dispositivi solari, fino 400 kW e capacità serbatoi di accumulo acqua tecnica e acqua calda sanitaria fino a 2000 litri.;
- Sistemi di cogenerazione con potenza elettrica fino a 50 kWe;
- Sistemi di ventilazione
Dunque, dal 1° gennaio 2018 potranno essere immesse sul mercato solo ed esclusivamente caldaie a
condensazione che rispettino i requisiti minimi così come previsto dal Regolamento Europeo, sempre nel caso di potenze termiche nominali comprese fra 0 e 400
kW.